Un pericolo per l’esercizio di diritti fondamentali, come quello alla libertà di religione, credo e coscienza.
di Raffaella Di Marzio
Negli ultimi decenni si sono moltiplicati i tentativi di reintrodurre un reato ad hoc per combattere il “fenomeno settario” e punire la “manipolazione mentale”. Nel 2005 furono presentati i ddl n. 1777 (“Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale”) e n. 800 (“Norme per contrastare la manipolazione psicologica”); il percorso si interruppe con le dimissioni del Governo Prodi (inizio 2008). Nel 2011 la 2ª Commissione Giustizia del Senato avviò audizioni per una indagine conoscitiva mirata a reintrodurre il plagio sotto il nome di “manipolazione mentale”; anche questo tentativo decadde con la fine del Governo Berlusconi. Un ulteriore tentativo nel 2013 non ebbe esito. Nel 2025, infine, alcuni senatori della maggioranza (Fratelli d’Italia e Lega) hanno depositato due ddl per introdurre nel Codice penale i reati di “manipolazione mentale” e di “manipolazione psicologica ed emotiva”, ora in esame congiunto presso la 2ª Commissione Giustizia.
Osservando queste vicende dalla seconda metà degli anni Novanta emerge un tratto costante: proposte provenienti da schieramenti diversi, motivate dal presunto pericolo delle “sette”. Si invoca un “allarme sociale” — talora definito addirittura “europeo” — circa la diffusione di “sette” e “psico-sette” ritenute minacce per la società. Tuttavia i dati addotti sono privi di riscontri e di fonti autorevoli: persino i Rapporti annuali del Ministero dell’Interno sulla criminalità non menzionano un rischio specifico legato alle “sette”. Nel medesimo tempo, centri di ricerca e letteratura accademica sul tema vengono ignorati nelle relazioni parlamentari.
Un secondo elemento ricorrente è l’origine culturale di tali iniziative: una costellazione di individui e organizzazioni accomunati da un’ideologia “antisette”, che qualifica come “criminali” gruppi giudicati colpevoli soprattutto di manipolare i propri membri. Gli aspetti estremisti di questa ideologia sono stati ripetutamente criticati da grandi organismi internazionali impegnati nella tutela dei diritti umani e della libertà di religione e credo; basti richiamare i Rapporti della USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom), che ne evidenziano i rischi e le ricadute discriminatorie contro minoranze religiose e spirituali.
Il terzo elemento è la presenza di un “evento scatenante”: un caso mediaticamente eclatante presentato come “esemplare” di “setta pericolosa”, spesso mentre sono in corso indagini o alle prime fasi processuali. È una strategia comunicativa che alimenta panici morali e sollecita risposte emergenziali delle istituzioni. Le misure invocate, però, non puntano a una prevenzione reale degli abusi compiuti da singoli o gruppi che approfittano di soggetti vulnerabili; sono, al contrario, interventi di natura securitaria e liberticida, come la creazione di nuovi reati dal perimetro incerto.
Il nodo irrisolto è definire in modo oggettivo quando e come si consumerebbe il reato di “manipolazione mentale”. Una simile legge rischierebbe di colpire indiscriminatamente anche comunità religiose pacifiche e rispettose della legge, poiché poggia su una nozione generica e priva di indicatori affidabili per distinguere tra normali forme di influenza sociale e pratiche realmente abusive che meritano sanzione penale. Per questo è essenziale che le istituzioni si basino su dati scientifici di fonte accademica, frutto di ricerche empiriche in psicologia e sociologia della religione.
Una posizione autorevole in merito è quella di noti psicologi della religione — Hood, Spilka, Hunsberger e Gorsuch (1996), tutti già presidenti della Divisione “Psychology of Religion” dell’American Psychological Association (APA) — che, con un approccio empirico-cognitivista, hanno esaminato il tema della persuasione coercitiva (o “lavaggio del cervello”) in ambito religioso. Essi distinguono tra clinici che interpretano conversione e affiliazione a culti “devianti” come esito patologico (fino a ipotizzare una sindrome di “cultismo distruttivo”) e ricercatori empirici che non hanno trovato prove di metodi idonei ad alterare i normali processi psicologici. In sintesi: non esiste evidenza di tecniche capaci di mutare stabilmente le credenze di un individuo contro la sua volontà; le dinamiche di adesione ai nuovi movimenti religiosi non differiscono, per motivazioni, da quelle di adesione a religioni socialmente accettate, e i gruppi religiosi, come tutte le realtà sociali, si trasformano nel tempo adattandosi o restando in conflitto col contesto.
A rafforzare questa conclusione si ricorda il rifiuto, nel maggio 1987, da parte dell’APA di un rapporto sulle teorie della manipolazione mentale applicate ai nuovi movimenti religiosi, motivato dall’assenza del rigore scientifico e dell’imparzialità necessari per una validazione. Anche da qui deriva la persistente mancanza di basi empiriche solide per un reato costruito sulla categoria di “manipolazione mentale”.
Non sorprende, dunque, che importanti istituzioni internazionali, impegnate nella difesa dei diritti fondamentali, si siano pronunciate contro le “leggi speciali contro le sette” e persino contro l’uso stigmatizzante del termine “setta”. Il Consiglio d’Europa, dopo i tragici episodi di omicidi e suicidi collettivi in Europa, con la Raccomandazione 1412 (1999) ha invitato gli Stati membri a utilizzare le ordinarie procedure penali e civili contro pratiche illegali svolte in nome di gruppi religiosi, esoterici o spirituali, ritenendo non necessarie normative speciali. Nel relativo Rapporto si sottolinea che una legislazione specifica sulle “sette” è indesiderabile poiché rischia di interferire con l’art. 9 della Convenzione europea dei diritti umani; si raccomanda invece l’applicazione rigorosa della normativa vigente, in particolare per la tutela dei minori e dei lavoratori coinvolti.
Anche l’USCIRF, nel Rapporto 2024, documenta gravi persecuzioni contro minoranze religiose e spirituali, spesso legate allo stigma di “setta” diffuso da reti antisette, media e istituzioni, che descrivono i gruppi come manipolatori e abusanti. Frequentemente tali persecuzioni nascono dall’alleanza tra autorità statali, network antisette attivi a livello transnazionale e esponenti di chiese maggioritarie che percepiscono le minoranze come minaccia alla propria supremazia. In questo quadro operano associazioni e professionisti che alimentano i conflitti anche tramite azioni legali e pressioni per varare leggi repressive; l’USCIRF denuncia con chiarezza questa dinamica, parte di un più ampio discorso d’odio reso virale anche dalla complicità mediatica.
Il caso della Francia è particolarmente istruttivo: da anni, nella sua “guerra alle sette”, lo Stato si avvale dell’agenzia governativa MIVILUDES, più volte criticata per l’inattendibilità dei dati diffusi e segnalata all’OSCE per violazioni della libertà di religione e credo delle minoranze.
Consapevole della gravità del rischio, il Centro Studi LIREC ha organizzato presso il Senato della Repubblica il convegno “Discorsi di odio: conoscere e prevenire un fenomeno multiforme. Le conseguenze quando i bersagli sono le minoranze religiose o spirituali”. Nel corso dell’evento è stato presentato un rapporto sulle segnalazioni ricevute in sei anni, in linea con la definizione di hate speech adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (20 maggio 2022): discorsi che incitano, promuovono, diffondono o giustificano violenza, odio o discriminazione contro persone o gruppi, o che li denigrano, sulla base di caratteristiche personali reali o attribuite, quali razza, lingua, religione, nazionalità, origine etnica, età, disabilità, sesso, identità di genere e orientamento sessuale. Etichettare un gruppo come “setta” significa, di fatto, istigare ostilità generalizzata sulla base di dicerie o accuse indimostrate.
L’esito più emblematico di tale strategia è la persecuzione dei Testimoni di Geova in Russia, dove hanno agito in sinergia autorità statali, Chiesa ortodossa russa e la rete antisette FECRIS. Preoccupante è l’escalation di violenze contro i Testimoni di Geova in varie aree del mondo (San Salvo, Amburgo, Kerala), con l’USCIRF che li colloca tra i gruppi con il più alto numero di vittime a causa della fede. Queste evidenze coincidono con le segnalazioni pervenute al LIREC, con numerose sentenze della CEDU e con dichiarazioni annuali presentate all’OSCE da ONG e istituzioni internazionali.
È in tale contesto che i tentativi di introdurre “leggi speciali contro le sette” prendono forma: un “ecosistema” in cui network antisette, media in cerca di visibilità e politici desiderosi di consenso scelgono bersagli deboli perché minoritari e “diversi” per idee, prassi ed etica, attribuendo loro tratti che li rendono “pericolosi” agli occhi dell’opinione pubblica. Ma simili leggi non minacciano solo le “sette”: qualunque relazione caratterizzata da interazione psichica — insegnante-allievo, psicoterapeuta-paziente, relazioni affettive, fino alla predicazione religiosa — potrebbe essere sospettata di integrare un “reato di manipolazione mentale”. L’indeterminatezza della fattispecie rischia di colpire ogni forma di convincimento e trasmissione di pensiero o fede, trasformando in illecito persino l’effetto ordinario della testimonianza religiosa.
In conclusione, i ddl oggi in discussione al Senato, volti a reintrodurre nel Codice penale un reato dichiarato incostituzionale oltre quarant’anni fa, rappresentano una deriva subdola e priva di basi scientifiche: una minaccia concreta alle libertà fondamentali che può colpire chiunque non sia gradito a chi detiene il potere. La via maestra resta l’applicazione rigorosa delle norme penali e civili già esistenti contro abusi, raggiri e violenze, unita a politiche di prevenzione mirate a proteggere i soggetti vulnerabili senza comprimere la libertà di religione, credo e coscienza.

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