La famiglia è un mondo: un mondo da scoprire, un mondo a cui rispondere, un mondo da non dimenticare.
di Cristina Toso,
La realtà della famiglia di oggi pone una serie di interrogativi importanti su quale sia il ruolo che essa ricopre nei nuovi contesti sociali che si esprimono nei nostri territori. La realtà della famiglia di oggi pone una riflessione incalzante su quale modello o modelli famigliari siano oggetto della discussione giuridico-istituzionale nella Repubblica Italiana. La realtà della famiglia di oggi pone un quid importante su come essa sia nodo e fulcro nelle comunità e su quali famiglie siano oggi presenti a seguire di una evoluzione famigliare, spesso imprevista e inattesa, lungo il percorso Repubblicano.
Il concetto di Famiglia non è avulso dai contesti di buon e mal Governo che nei decenni si sono succeduti, apportando ciascuno una propria visione specifica, attraverso leggi e leggine, cogliendo in forme differenti le specificità delle Famiglie Italiane.
La visione di un buon e di un malgoverno sulla Famiglia è simile a quella iconografica dell’affresco di Ambrogio Lorenzetti, nel Palazzo Pubblico a Siena, nella Sala dei Nove, dove, oltre all’allegoria del Buon Governo, si trovano altri due affreschi con gli Effetti del Buon Governo nella Città e nella campagna e l’Allegoria del Malgoverno. Per inciso, si può sottolineare come la Sala dei Nove sia una sala pubblica, aperta, una sala che impone delle riflessioni precise su cosa significhi governare per il Bene Comune e, perciò, governare per le Famiglie che di questo Bene sono l’Icona più importante.
Famiglia come Istituzione con un ruolo sia privato che pubblico verso la quale politiche pubbliche hanno effetti precisi di intarsio sia a breve, che a medio che a lungo termine. L’istituzione famigliare, nel suo concetto di Famiglia, compare nella Costituzione della Repubblica italiana all’articolo 29 che recita così:
“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
Questo enunciato, pietra d’angolo del costrutto giuridico sociale contemporaneo di famiglia, non era e non è né scontato né certo. Vi furono quasi sei lunghi mesi di discussione se fosse opportuno, o meno, inserire un articolo (o più articoli) relativi all’istituzione famigliare. La discussione verteva sia sul contenuto dell’eventuale o degli eventuali articoli che sull’esistenza degli articoli medesimi.
Al tempo i relatori della sottocommissione che si occuparono di quest’ambito specifico furono Nilde Jotti per il Partito Comunista Italiano e Camillo Corsanego per la Democrazia Cristiana. Interessanti sono le differenti visioni che proposero e che sottolinearono, non solo una diversa provenienza politico-sociale, ma una diversa sensibilità di genere nei confronti di questo tema trasversale di un universale sociale presente, in forme differenti, in tutte le società umane.
Le visioni che i Padri Costituenti proponevano s’incontravano sulle necessità diversificate di tutelare e salvaguardare le condizioni economiche delle famiglie italiane, in considerazione del fatto che alla soglia del secondo dopoguerra esse stavano soffrendo i postumi di una guerra distruttiva non solo in termini di vite umane ma, soprattutto, in termini di speranza di famiglie distrutte.
All’inizio del secondo Dopoguerra rimanevano le vedove, gli anziani e i bimbi più piccoli. Di fatto, perciò, il termine Famiglia cominciò a essere sviscerato sotto l’aspetto di una politica economico-sociale: una visione che prese corpo grazie all’impegno di tre madri costituenti; Nilde Jotti, Teresa Noce e Angelina Merlin.
Questo aspetto verrà enucleato nell’attuale articolo 31 della Costituzione Italiana, Titolo II Dei Rapporti Etico-Sociali:
“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
Questo termine ha in sé una connotazione profonda legata alla maternità. Ed è sulla maternità e sulla sua tutela che vi fu un punto d’intesa importante. Una tutela, tuttavia, che avrà bisogno di molti decenni per essere concretamente attuata e che, anche oggi, vede differenti difficoltà concrete. Infatti, a volte, norme molto attente non sempre trovano espressioni valide attraverso politiche pubbliche adeguate.
Oggi, la sintesi pratica è il ponte che porta dalla Costituzione Italiana al Codice Civile Italiano. Un ponte costruito attraverso le politiche pubbliche, che hanno poi trovato dignità normativa, un ponte tracciato tra l’articolo ventinove della Costituzione e l’art. 143 del Codice Civile, che recita così:
“Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
Dunque, se l’aspetto economico e l’aspetto giuridico permettono l’incontro e una sintesi scritta di visioni differenti, ciò non avviene in modo altrettanto lineare per quanto attiene la parità dei coniugi e l’istruzione della prole.
Le differenti provenienze dei Padri e delle Madri Costituenti alimentavano una discussione molto articolata sui diritti dei figli a un’istruzione: quale?
Il dibattito su quale istruzione pensare per i figli, cattolica o pubblica, fu un dibattito molto articolato che coinvolse tutta l’Assemblea Costituente nel più profondo.
Il risultato è l’articolo 30 della Costituzione Italiana, che oggi possiamo leggere e meditare:
“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.
Articolo che trova rispondenza nel Codice Civile Italiano all’articolo 147:
”Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire e educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
Articoli che nella loro linearità, nella loro semplicità, nella loro sintesi delineano ancora oggi un modello societario di famiglia. Una Famiglia, famiglia di famiglie, in cui i coniugi possono divenire genitori e in questo status acquisire particolari doveri e diritti.
La famiglia è un mondo: un mondo da scoprire, un mondo a cui rispondere, un mondo da non dimenticare.
Cristina Toso
Laureata in Lettere Moderne
Master con Merito in Regolazione Politica dello Sviluppo Locale
Giornalista Pubblicista
Nessun commento:
Posta un commento