1 novembre 2007

Oltre il “muro” della “Convenzione Internazionale sui diritti delle persone disabili”

di Franco Previte

Cristiani per Servire

Un “suggerimento” al Governo Italiano: è urgente apportare norme migliorative agli handicappati mentali.

Promossa dalla Presidenza tedesca della UE, si è svolta lunedì 11/12 giugno 2007 a Berlino, la Conferenza Internazionale per le persone disabili con l’obiettivo primario di una possibile ed urgente operatività della nuova “Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità” indetta dalle Nazioni Unite.
“Ogni giorno si verificano casi di violazione dei diritti umani nei confronti di individui affetti da deficit mentali”, ha spiegato il dr.Lee Jong-wook, Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, “purtroppo, troppo spesso a causa di mille altri impegni, queste problematiche si dimenticano e finiscono per essere completamente ignorate, nonostante che esistono diverse proposte per cambiare tale situazione, sia nei Paesi maggiormente industrializzati che in quelli del cosiddetto Terzo Mondo”.
La n/s Associazione ha già manifestato con una Petizione al Parlamento Italiano, ( con il n.379 alla Camera dei Deputati: col n.558 al Senato della Repubblica il 28 maggio 2007) le riserve e le preoccupazioni sulla “confusione involontaria culturale” che si determina circa le modalità e le interpretazioni che il “Documento” potrebbe introdurre non valutando la evidente discriminazione nei confronti delle persone con disordini psichici.
La stessa Petizione è stata ripresentata il 15 aprile 2008 al nuovo Parlamento Italiano, in questa 16° Legislatura.
Nel Preambolo della “Convenzione Internazionale sui diritti delle persone disabili” approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 6 dicembre 2006 (Prot.Distr.Generale A/61/611), i 191 Stati aderenti hanno convenuto, fra altre, il “riconoscere la diversità delle persone con disabilità”, ma includendo all’articolo 1 “coloro che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata, che nella loro interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società in condizioni di parità con gli altri”e all’art.3 lettera b) quale principio generale “la non discriminazione”, impegnando all’art. 4 gli Stati “ad adottare appropriate misure legislative”.
Quindi la “Convenzione” ha l’obiettivo precipuo di affermare con notevole incisione che tutti i cittadini disabili, specialmente quelli più deboli, devono godere degli stessi diritti.
Il Governo Italiano, rappresentato dal Ministro della Solidarietà Sociale e dal Sottosegretario dello stesso Dicastero, ha sottoscritto il “Documento”, secondo notizie dei mass media , impegnandosi a ridurre i tempi ed a promuovere le indispensabili misure legislative per la concreta applicazione dell’accordo.
Ciò che non è condivisibile, ripeto, con la “Convenzione” è:
1.) sulla riproduzione e la pianificazione familiare [art.23 lettera b) e 25 lettera a)] in quanto l’accesso ai servizi riproduttivi o salute riproduttiva potrebbero promuovere le contraccezioni, favorire l’aborto, le limitazione della nascite, le sterilizzazioni, la non responsabilità dei rapporti sessuali che aumentano l’espandersi dell’epidemia dell’HIV/AIDS disattendendo la procreazione responsabile od altro, il tutto in contrasto con l’art.10 per “l’inalienabile diritto alla vita”, con l’art.15 dove “nessuno dovrà essere sottoposto ad esperimenti medico-scientifici” e con l’art.16 dove si è contro “ogni forma di sfruttamento, violenza od abuso”.
Queste metodologie sembra che si richiamano all’eugenismo (la pratica biomedica che spianò la strada alle terribili selezioni della razza e del genere umano tentate dai nazisti; oppure allo sterminio in Unione Sovietica da parte “dell’Einsatzkommando 3” dei malati di mente, che registravano il passaggio dal massacro eugenetico allo sterminio genocidio vero e proprio), od alla teoria dell’economista britannico Malthus che attribuiva all’eccesso di popolazione i mali e le miserie sociali.
2.) il voler associare il disabile con minorazioni fisiche, con l’handicappato mentale, in quanto per il primo sussistono possibilità di inserimento sociale e lavorativo, per il secondo si possono e devono essere attuate cure specifiche in strutture adatte, ma non si possono prevedere né tempi di recupero né proposizioni di intendimenti lavorativi, in “persone” che richiedono coesione di intelletto e responsabilità ( art.27) e questo è in contrasto con il punto e) nel Preambolo della “Convenzione” dove si “riconosce che la disabilità è un concetto in evoluzione”. La comunità sociale dovrebbe essere il posto dove la persona umana in condizione di infermità, sia fisica che mentale, trovi solidarietà difesa e protezione, invece di quanti riconoscono più il valore degli animali e che in tale maniera pongono l’uomo allo stesso livello, se non sotto!.
Il dolore, purtroppo, è una sensazione molesta ed una condizione afflittiva cagionato da un male che tormenta le parti del corpo umano.
Ancora una volta si deve chiarificare la differenziazione che insiste con il termine generale di disabile:
a). disabile è colui che è privato di una forza fisica, sopravvenuta o congenita, di una certa incapacità fisica, ma conservante la lucidità mentale;
b). handicappato è colui che ha ricevuto uno svantaggio in partenza, od un sopravvenuto ostacolo, un intralcio, una inferiorità interna od esterna che impedisce il manifestare il massimo della potenzialità più psichica e meno fisica.
Ora la “Convenzione” non considera specificatamente l’handicappato mentale perché con la dicitura “menomazione mentale” (art.1) a n/s sommesso avviso non si chiarifica lo status delle condizioni del “soggetto nell’interazione”cioè nell’azione tra i due “fenomeni”, perché l’uso del termine malato mentale come sinonimo di persona con disabilità non è quello promosso dalla “Convenzione” stessa che segna un distacco molto chiaro da un approccio medico-assistenziale per un approccio di diritti umani.
Il legislatore italiano ha introdotto nella legge 104/1992 il termine handicappato ed in ottemperanza con l’art.4 della “Convenzione” fra gli obblighi generali, l’Italia si è impegnata ad adottare appropriate misure legislative, che nella nostra legislazione sono carenti da ben 30 anni per la malattia mentale. L’Italia non può esimersi dall’applicazione della “Convenzione sui diritti dei disabili”, ma “nell’interazione con le varie barriere” ed ”in condizioni di parità con gli altri “( art.1).
Per le diversificazioni tra disabile fisico e handicappato mentale, l’Italia deve apportare quelle appropriate misure legislative a tutela del malato mentale, ed in sede di ratifica del “Documento” inoltre può avvalersi dell’art.47 lettera 1) della “Convenzione” per inserire un proprio emendamento e sottoporlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite nel prossimo erigendo “Comitato sui diritti delle persone con disabilità” (art.34).
Si deve aggiungere la speranza che il nuovo Governo Berlusconi si attivi per ratificare la “Convenzione”, perché il precedente Governo Prodi non ha provveduto a questa ratifica entro il 2007, come si era “impegnato a ridurre i tempi ed a promuovere le indispensabili misure legislative per la concreta approvazione dell’”Accordo”.( Ministro per la Solidarietà Sociale Paolo Ferrero).
In Italia il 3% della spesa sociale è destinato alle politiche familiari a fronte di una media europea che ha una percentuale almeno il doppio, nonostante promesse , spese elettoralistiche, spese inutili ( quante ce ne sono!) ecc., le politiche familiari non sono realizzate da nessun Governo, tanto meno si è legiferato sulla “materia specifica malattia mentale” e nell’ambito sanitario nel “Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ( a differenza del Piano Sanitario 2003-2005) si riscontrano carenza di programmi di sostegno alle famiglie dove insiste l’handicappato mentale ( per esempio, non certo salvabile con 242,84 euro mensili di assegno di assistenza) , né indirizzi da apportare sul piano legislativo.
Il Piano Sanitario 2003-2005, rispetto a quello 2006-2008, considera impellenti, tra altre, tre necessità:
1.) la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Privati.
2.) l’attivazione di interventi nel disagio psichico nelle carceri secondo quanto previsto dal DL 22 giugno 199 n.230;
3.) programmi adeguati per il sostegno alle famiglie dei malati psichici.
In entrambi “Piani Sanitari” non viene considerata la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari che non solo contrastano con la legge 180 e 833 del 1978, ma configgono addirittura con i dettami Costituzionali, non adeguando la normativa penale con quella civile.
.Un sistema sanitario troppo lento nell’aiutare le persone affette da gravi forme di malattie mentali e da un sistema sociale-legislativo troppo lontano dalla realtà!
Infine per quanto si riferisce la salute mentale in Italia, il Governo, le Istituzioni, ma soprattutto il Parlamento Italiano, con sollecita urgenza apportino norme migliorative come sottoscritte con la “Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità” adottando le “leggi appropriate”, come sancisce l’art.4, riconoscendo i diritti e le necessità degli handicappati mentali per la tutela della loro salute, per le loro famiglie e per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, normative attese da ben 29 anni.
Ma non è vergognoso tutto ciò, mentre assistiamo quasi ogni giorno ad “esecuzioni” di persone innocenti”perché le Istituzioni sono in continua litigiosità e “dimenticano” o sono “disinteressate” a questo problema che è prettamente prioritario?.
Non si può continuamente e filosoficamente pensare alla ben nota logica gattopardesca del cambiare tutto, (riforme comprese che ogni giorno si citano senza concretizzarle), purché nulla muti?

Nessun commento:

Posta un commento