21 febbraio 2009

I disabili psichici ancora una volta gabbati.

Dott. Franco Previte
http://digilander.libero.it/cristianiperservire

Anche il Parlamento Europeo chiede l’adozione di norme conformemente alla “Convenzione sui dirittti delle Persone con Disabilità” dell’ONU.

La “Convenzione sui i diritti delle persone con disabilità” adottata dall’ONU nel dicembre 2006, elabora i diritti civili e politici delle persone con disabilità ed alla partecipazione di diritto alla salute al lavoro ed alla protezione sociale, che il Parlamento Europeo votando il “Patto per la salute mentale” ( Rel.Evangelia Tzambazi-PSE EL) sollecita gli Stati Membri all’adozione delle linee-guida della “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU.(26.12.2006).

Riconosce il cambiamento radicale di atteggiamento della società verso queste persone per raggiungere la piena eguaglianza, considerandoli individui con menomazioni in un contesto che diventa disabilità.

In mezzo a tanto bailamme di opinioni convergenti o divergenti, sbagliate o giuste, mi permetto di fare un’osservazione come la farebbe un qualsiasi cittadino dopo aver letto la “Convenzione”, che “parla” chiaramente del diritto del malato in qualsiasi fase, anche terminale, a cui nessuno può rifiutare assistenza, tanto meno alimentazione e idratazione.

La “concentrazione giusta di rispetto del caso Englaro, ha messo in ombra le 2000/3000 famiglie che si tengono ed curano da anni i loro parenti in stato vegetativo e di cui nessuno ne parla, mettendo totalmente in ombra altre tragedie, come quelle dei malati mentali e delle loro famiglie che si devono confrontare quotidianamente con loro.

Il disegno di legge n.2121, votato dal Parlamento il giorno 20 febbraio 2009, di ratifica della “Convenzione” ancora una volta non gratifica la disabilità psichica, perché non è stata riconosciuta questa particolare “situazione”.

Accomunando la persona con minorazioni fisiche a quella con menomazioni mentali, senza riconoscere la diversità ( Preambolo lettera i), ancora continua la non differenza non valutata dal disegno di legge.

Infatti come può un soggetto handicappato mentale, fra le principali, compiere :

a.) “proprie scelte” art.3/a che richiedono coesione d’intelletto o responsabilità;

b.) “capacità giuridica” art.12/2;

c.) “controllare i propri affari finanziari ed avere uguale accesso a prestiti bancari, muti ipotecari “(art.12/5);

d.) “la veste di testimoni in giudizio” art.13/1;

e.) “vivere in maniera indipendente” art.19 ;

f. “la piena capacità mentale” art.26/1 ;

g.) “il diritto a mantenersi attraverso il lavoro comprensivo ed accessibile” art.27 ;

h.) “ di sposarsi” art.23/a. Ma l’handicappato mentale è in condizioni di valutare (consenso e volontà) questo “atto” di livello intellettivo e volitivo consapevole e responsabile al consenso?.L’eventuale prole non ricade,poi, sulla famiglia e sulla società?

Inoltre sia per l’uomo e nel caso di violenze alla donna è lecito usare metodologie di sterilizzazioni per frenare la diffusione di handicap genetici, anche attraverso interventi e servizi volti a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità ( art.25). Ma la sterilizzazione, l’aborto la mascherata eutanasia non sono forse una precisa menomazione ed una coercizione della persona, della sua libertà della sua dignità, senza che il “soggetto handicappato” possa esprimere la sua volontà?

Nel 1994 il Parlamento Europeo, del quale fa parte l’Italia, ha dichiarato che “ferite irreversibili non devono essere apportate alle capacità riproduttive degli individui sofferenti di turbe mentali” concetto ribadito dall’art.3 della “Carta dei dirìtti fondamentali della Unione Europea”.

Se queste “enunciazioni” venissero applicate, ripeto ancora una volta come fatto nelle n/s Petizioni, giacenti in Parlamento, potrebbe accadere che TUTTI i disabili, specie gli handicappati psichici, potrebbero subire forme di eutanasia ed quindi negato non solo un diritto alla nascita, ma anche alla vita.

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