4 agosto 2012

Gli handicappati psichici a livello europeo


di Franco Previte

Sulle condizioni riguardanti i portatori di handicap psichici, a seguito della richiesta di una legislazione comune a livello europeo ed al fine di alleviare un evidente disagio sociale prevenire abusi e maltrattamenti, sono stati oggetto di una mia proposta al Parlamento Europeo con Petizione n.1003/2011, con una risposta del 25 giugno 2012 prot. 310753, che non ho nessuna remora di definire discriminatoria ai sensi degli artt. 2 e art.3 della stessa “Convenzione” e della Costituzione Europea art.II-81.

Le argomentazioni edotte dalla Commissione Europea si fanno carico della “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ ONU (Distr. General A/61/611 Sixt-First Sessione) di una disposta si legge letteralmente di “imposizione (?) agli Stati di proteggere e salvaguardare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali della persone con disabilità” (comunicazione prot. N. 310753 del 25.06-2012 CM/896445IT.doc PE485.999v01-00.

Alla luce di quanto sopra, si legge ancora “la Commissione Europea prevede la protezione contro la discriminazione sulla base della disabilità nell’ambito dell’occupazione, delle condizioni di lavoro e della formazione professionale“, prot. 310753 del 25.06.2012 GM/mjd[IPOL-COM-PETI D(2012)33090]

No comment! per non creare polemiche, ma basta soffermarsi su queste due considerazioni, che “scartano” l’aspetto sanitario, per valorizzare la n/s richiesta di una normativa comunitaria di uguale valenza in tutti gli Stati membri della UE, lasciando, certamente a loro l’organizzazione dei servizi sanitari, con “un rinnovato impegno per una Europa senza barriere“ nella strategia europea sulla disabilità 2010/2020.

La Unione Europea fonda la sua formazione, tra altre, sul principio della difesa e protezione dei diritti umani, dal “Trattato di Lisbona” alla “Carta dei diritti fondamentali” con l’obbligo giuridico di difesa nei 27 Stati membri.

Prendiamo per esempio il caso “Julien Monnet e la legislazione europea.

Il “fattaccio” avvenuto a Roma dove un padre di nazionalità francese con problemi psichici ha violentemente sbattuto sul selciato innanzi la scalinata del Milite Ignoto il 19 luglio 2008 la propria figlia di 4 anni, apre secondo il nostro modesto parere un contenzioso sulla carenza di una legislazione europea sulla malattia di natura psichica.

Pare, sempre da notizie diramate dalla stampa, che in un primo tempo abbia subito il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio che si configura ”solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici” (art.43 3° comma legge 833/1978), dopo di ché il Monnet è stato trasferito al carcere di Regina Coeli a Roma per aver commesso il reato di tentato omicidio od altri capi d’imputazione.

La n/s Associazione a mia firma ha inoltrato una Petizione alla Commissione Europea la quale ha respinto questa nostra richiesta dichiarandosi “non competente” e pertanto la n/s Associazione ha inoltrato alla “Corte Europea per i Diritti dell’Uomo” di Strasburgo il Ricorso n.44330/06 per ottenere una sentenza che dia adito all’assunzione di una Direttiva Comunitaria uguale e nella stessa valenza in tutti gli Stati UE, con Sentenza negativa.

Ritornando al caso Monnet il trattamento riservato a questo straniero è compatibile con la tutela della salute mentale in Europa?

Ammesso che il Monnet come pronto intervento sanitario abbia subito il trattamento sanitario obbligatorio secondo i principi della legislazione italiana, appare contraddittorio che l’incriminato date le sue condizioni di squilibrio mentale debba scontare eventualmente la sua detenzione in un carcere normale e non in un ospedale psichiatrico giudiziario.

Il Codice Penale italiano stabilisce nelle “Misure di sicurezza personale” che le persone che hanno “commesso un reato e ritenute socialmente pericolose” sono elementi per cui è previsto l’internamento in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario.

Esiste in Europa questa tipologia, questo trattamento?

Ci chiediamo questo tipo di penitenziario serve solo a punire il reato commesso, oppure come sarebbe legittimo si preoccupa anche di curare il “malato”?

Ora nel caso in esame è stato osservata l’importanza della promozione della salute mentale e la necessità di agire in maniera efficace e coordinata?

L’assenza di una Direttiva Europea e la carenza di questa proposizione legislativa non consente, pare, da parte della Comunità Europea di dar un seguito ad una Direttiva Specifica Comunitaria da noi auspicata inerente la malattia mentale!

Allora viene spontanea altra domanda: se siamo un “corpo unico” “una casa comune” a tutti gli effetti, perché la Comunità Europea non è competente ad emanare una Direttiva limitata e circoscritta per i sofferenti di questa patologia? (ai sensi del principio di sussidiarietà di cui nel Titolo III° all’art.I-11 comma 1° e 3° e nelle azioni di sostegno e complemento ai sensi dell’art.I-17 lettera a), mentre interviene d’imperio per altre “cose”?

E’ opportuna, urgente e necessaria una Legislazione Comunitaria nuova a fronte di una diversificazione dei trattamenti sanitari in ambito europeo e per la creazione di un quadro di riferimento transfrontaliero intesi a garantire una maggiore solidarietà e garanzia per i “malati” le loro famiglie e per la sicurezza di tutti i cittadini.

Questo per il bene comune .

C’è bisogno di una Unione Europea che svolga un ruolo geo-politico di moderazione e proposizione nel campo sanitario, ma anche di iniziative che sappiano articolare sul piano sopranazionale, rispettando identità e competenze degli Stati membri, lo sviluppo dei grandi valori umani, senza cadere nelle tentazioni dell’individualismo e del relativismo, perché è in gioco il futuro che in questo campo sanitario ci pare incerto e problematico, come nel caso Monnet, non solo “ereditato” in Italia, ma che potrebbe accadere anche in Europa.

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