di Franco Previte
Sulle condizioni
riguardanti i portatori di handicap psichici, a seguito della richiesta di una
legislazione comune a livello europeo ed al fine di alleviare un evidente
disagio sociale prevenire abusi e maltrattamenti, sono stati oggetto di una mia
proposta al Parlamento Europeo con Petizione n.1003/2011, con una risposta del
25 giugno 2012 prot. 310753, che non ho nessuna remora di definire discriminatoria
ai sensi degli artt. 2 e art.3 della stessa “Convenzione” e della Costituzione
Europea art.II-81.
Le argomentazioni
edotte dalla Commissione Europea si fanno carico della “Convenzione sui Diritti
delle Persone con Disabilità” dell’ ONU (Distr. General A/61/611 Sixt-First
Sessione) di una disposta si legge letteralmente di “imposizione (?) agli Stati
di proteggere e salvaguardare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali
della persone con disabilità” (comunicazione prot. N. 310753 del 25.06-2012 CM/896445IT.doc
PE485.999v01-00.
Alla luce di quanto
sopra, si legge ancora “la Commissione Europea prevede la protezione contro la
discriminazione sulla base della disabilità nell’ambito dell’occupazione, delle
condizioni di lavoro e della formazione professionale“, prot. 310753 del
25.06.2012 GM/mjd[IPOL-COM-PETI D(2012)33090]
No comment! per non
creare polemiche, ma basta soffermarsi su queste due considerazioni, che
“scartano” l’aspetto sanitario, per valorizzare la n/s richiesta di una normativa
comunitaria di uguale valenza in tutti gli Stati membri della UE, lasciando,
certamente a loro l’organizzazione dei servizi sanitari, con “un rinnovato
impegno per una Europa senza barriere“ nella strategia europea sulla disabilità
2010/2020.
La Unione Europea
fonda la sua formazione, tra altre, sul principio della difesa e protezione dei
diritti umani, dal “Trattato di Lisbona” alla “Carta dei diritti fondamentali”
con l’obbligo giuridico di difesa nei 27 Stati membri.
Prendiamo per
esempio il caso “Julien Monnet e la legislazione europea.
Il “fattaccio”
avvenuto a Roma dove un padre di nazionalità francese con problemi psichici ha
violentemente sbattuto sul selciato innanzi la scalinata del Milite Ignoto il
19 luglio 2008 la propria figlia di 4 anni, apre secondo il nostro modesto
parere un contenzioso sulla carenza di una legislazione europea sulla malattia
di natura psichica.
Pare, sempre da
notizie diramate dalla stampa, che in un primo tempo abbia subito il TSO, il
trattamento sanitario obbligatorio che si configura ”solo se esistano
alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici” (art.43
3° comma legge 833/1978), dopo di ché il Monnet è stato trasferito al carcere
di Regina Coeli a Roma per aver commesso il reato di tentato omicidio od altri
capi d’imputazione.
La n/s Associazione
a mia firma ha inoltrato una Petizione alla Commissione Europea la quale ha
respinto questa nostra richiesta dichiarandosi “non competente” e
pertanto la n/s Associazione ha inoltrato alla “Corte Europea per i Diritti
dell’Uomo” di Strasburgo il Ricorso n.44330/06 per ottenere una sentenza che
dia adito all’assunzione di una Direttiva Comunitaria uguale e nella stessa
valenza in tutti gli Stati UE, con Sentenza negativa.
Ritornando al caso
Monnet il trattamento riservato a questo straniero è compatibile con la tutela
della salute mentale in Europa?
Ammesso che il
Monnet come pronto intervento sanitario abbia subito il trattamento sanitario
obbligatorio secondo i principi della legislazione italiana, appare
contraddittorio che l’incriminato date le sue condizioni di squilibrio mentale
debba scontare eventualmente la sua detenzione in un carcere normale e non in
un ospedale psichiatrico giudiziario.
Il Codice Penale
italiano stabilisce nelle “Misure di sicurezza personale” che le persone che
hanno “commesso un reato e ritenute socialmente pericolose” sono elementi per
cui è previsto l’internamento in un Ospedale Psichiatrico Giudiziario.
Esiste in Europa
questa tipologia, questo trattamento?
Ci chiediamo questo
tipo di penitenziario serve solo a punire il reato commesso, oppure come
sarebbe legittimo si preoccupa anche di curare il “malato”?
Ora nel caso in
esame è stato osservata l’importanza della promozione della salute mentale e la
necessità di agire in maniera efficace e coordinata?
L’assenza di una Direttiva
Europea e la carenza di questa proposizione legislativa non consente, pare, da
parte della Comunità Europea di dar un seguito ad una Direttiva Specifica
Comunitaria da noi auspicata inerente la malattia mentale!
Allora viene
spontanea altra domanda: se siamo un “corpo unico” “una casa comune” a tutti
gli effetti, perché la Comunità Europea non è competente ad emanare una Direttiva
limitata e circoscritta per i sofferenti di questa patologia? (ai sensi del
principio di sussidiarietà di cui nel Titolo III° all’art.I-11 comma 1° e 3° e
nelle azioni di sostegno e complemento ai sensi dell’art.I-17 lettera a), mentre
interviene d’imperio per altre “cose”?
E’ opportuna,
urgente e necessaria una Legislazione Comunitaria nuova a fronte di una
diversificazione dei trattamenti sanitari in ambito europeo e per la creazione
di un quadro di riferimento transfrontaliero intesi a garantire una maggiore
solidarietà e garanzia per i “malati” le loro famiglie e per la sicurezza di
tutti i cittadini.
Questo per il bene
comune .
C’è bisogno di una
Unione Europea che svolga un ruolo geo-politico di moderazione e proposizione
nel campo sanitario, ma anche di iniziative che sappiano articolare sul piano
sopranazionale, rispettando identità e competenze degli Stati membri, lo
sviluppo dei grandi valori umani, senza cadere nelle tentazioni
dell’individualismo e del relativismo, perché è in gioco il futuro che in
questo campo sanitario ci pare incerto e problematico, come nel caso Monnet, non
solo “ereditato” in Italia, ma che potrebbe accadere anche in Europa.
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