31 gennaio 2009

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità

Gentile Signor Direttore de " Voci di Pace"

la "Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità" ha lo scopo di promuovere e proteggere i diritti e la dignità degli esseri umani colpiti da infermità, quali presupposti per la pace, la giustizia, la libertà e la piena partecipazione dei disabili senza discriminazione.Purtroppo non sono riconosciuti gli handicappati mentali che hanno il diritto del più alto standard conseguibile di salute subendo la discriminazione, tanto conclamata dal Trattato di cui sopra.
Abbiamo richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri On.Silvio Berlusconi, che non ci ha ancora risposto, un intervento atto a tutelare la salute di questi cittadini, per le loro famiglie e per la sicurezza di tutti.
Il Governo con il disegno di legge n.1279 si appresta a ratificare la "Convenzione" dando "piena ed intera esecuzione" alla stessa sanzionadola nell'art.2.
Non possiamo non rilevare i punti negativi, specie là dove gli Stati Parte, compreso l'Italia, si impegnano ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura che si rendono necessarie per realizzare quei diritti come recita l'art.4 della "Convenzione", che per quanto riguarda il comparto sanitario di salute mentale è carente da oltre 30 anni, cioè dalla chiusura dei "manicomi".
Ma allora ci domandiamo, quali benefici otterrano i destinatari diretti ( i disabili fisici e gli handicappati mentali ) e quelli indiretti ( la collettività) e quando verranno risolti i problemi della malattia mentale? e come verrano risolti gravi ed urgenti altri problemi ?.
Non certamente con la istituzione di un Osservatorio, o di altri burocratici impedimenti !
Attendiamo, con altre anomalie segnalate, una chiara risposta ai molti interrogativi evidenziati dalle n/s Petizioni giacenti in Parlamento che auspichiamo, come altre volte, siano abbinate nell'esame del disegno di legge n,1279.
Grazie per l'ospitalità.
Cordiali saluti.
Previte

Il Presidente “Associazione “Cristiani per servire”.

Osservazioni sul Disegno di legge n.1279 sulla ratifica della “Convenzione sui Diritti delle Persone Disabili” dell’ONU, in esame presso la 3° Commissione Affari Esteri del Senato.

L’articolo 1 considera che “Il fine della presente Convenzione è quello di promuovere, protegge a assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani” includendo “coloro i quali presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata che, nell’interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena partecipazione nella società”.

Un Testo di valenza internazionale, molto importante per il miglioramento della qualità della vita di tutti i disabili che condividiamo, di riporto storico che l’Italia ha firmato il 30 marzo 2007 non solo limitandosi all’accettazione di una “Cart” di principi generali, ma nell’osservanza di un vero e proprio vincolo giuridico impegnandosi ad uniformare la propria legislazione a quelle norme di diritto internazionale per la protezione e la difesa della dignità umana.

Bisogna dare atto al Governo Berlusconi, dopo innumerevoli sollecitazioni, l’inizio dell’iter parlamentare per la ratifica della “Convenzione”.

Ma non possiamo non rilevare nel disegno di legge n.1279 la mancanza di una norma legislativa utile a dirimere il riconoscimento di malato mentale, “problema” del tutto trascurato dalla “Convenzione”.

Il disegno di legge :

1.) non incide su leggi e regolamenti vigenti, né comunitari;

2.) non introduce nuove definizioni normative;

3.) non abroga esplicitamente né implicitamente nessuna norma.

4.) si “preoccupa” di istituire un “Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

All’art.2 il disegno di legge da “Piena ed intera esecuzione alla “Convenzione”, preoccupandosi di istituire l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità il cui onere finanziario è di 500.000 euro annui dal 2009 al 2014 per 40 persone.

La n/s Associazione non ritiene condivisibile questa “posizione”, perché dalla “Convenzione” non sono emerse attenzioni specifiche verso i malati psichici che come tali non possono partecipare alle attività sociali, continuando a trovare ostacoli, soffrendo delle violazioni dei loro diritti, come avviene nella legislazione italiana che da ben oltre 30 anni si disinteressa di questo grave ed urgente disagio sociale.

Resta necessario il riconoscimento dell’handicappato mentale ai sensi dell’art.47 della “Convenzione”.

Non è condivisibile :

a.) il voler associare il disabile fisico,( es. con precaria deambulazione, difficoltà motorie negli arti) con l’handicappato mentale ( sofferente dalla depressione-primo disordine funzionale della persona - alla schizofrenia o dissociazione mentale )in quanto per il primo sussistono possibilità d’inserimento lavorativo, per il secondo si possono attuare cure specifiche, ma non si possono prevedere né tempi di recupero né proposizioni lavorative, come recita l’art.27, che richiedono coesione d’intelletto e responsabilità. Non vogliamo negare questo diritto, ma è difficile credere che un qualsiasi datore di lavoro assuma con molta disinvoltura un soggetto sulla cui affidabilità rimane sempre il tarlo del dubbio. Quindi la disabilità fisica che lo stesso Preambolo considera “un concetto in evoluzione” (lettera e - i) deve essere distinta in handicap mentale qualora intervengono menomazioni mentali per la sua natura specificatamente e particolarmente psichica.

Ora come può un handicappato mentale :

1.) compiere “proprie scelte” (art.3 ), che richiedono coesione d’intelletto e responsabilità;

2.) avere “capacità giuridica” ( art.12) ;

3.) possibilità di “ controllare i propri affari finanziari ed avere uguale accesso a prestiti bancari, mutui ipotecari (art.12);

4.) esercitare “la veste di testimoni” art.13 ,

4.) “vivere in maniera indipendente” art.19

5.) “la piena capacità mentale” art.26;

6.) “il diritto a mantenersi attraverso il lavoro comprensivo ed accessibile” art.27

Ed altro!.

Non è condivisibile :

b.) per quanto si riferisce la materia riproduzione e pianificazione familiare (artt.23 e 25) siamo in sintonia con quanti non approvano le decisioni assunte dal Consiglio Mondiale DPI, perché pur considerando ottima ed importante la “Convenzione”, questi articoli autorizzando l’accesso ai servizi riproduttivi favoriscono le limitazioni delle nascite, travisano il concetto responsabile dei rapporti sessuali che aumentano l’espandersi dell’epidemia dellHIV/AIDS, non promuovono la procreazione responsabile, adottano metodologie di sterilizzazione, favoriscono l’aborto. Inoltre in contrasto con l’art.10 per “ l’inalienabile diritto alla vita”, con l’art. 15 dove “ nessuno dovrà essere sottoposto ad esperimenti medico-scientifici” e con l’art.16 dove si è contro” ogni forma di sfruttamento, violenza od abuso”.

Siamo per la vita, dono del Creatore, per i metodi naturali e non per programmi contraccettivi che distruggono la società civile ed offendono la dignità della persona.

Per quanto si riferisce “il diritto in età di matrimonio”, l’handicappato mentale può essere in condizione di valutare questo “atto”( “consenso e volontà” di stretto valore giuridico) di livello intellettivo e volitivo consapevole e responsabile ? L’eventuale prole non ricade sulla famiglia e sulla società?

Viene da domandarsi : vi è “diritto al rispetto per la propria integrità mentale in condizione di eguaglianza con gli altri? (art.17).

Se una certa metodologia “proclamata” ( “Convenzione” ONU), dando “piena ed intera esecuzione” (come recita il Disegno di legge n.1279), venisse applicata potrebbero correre il rischio tutti i disabili, specie gli handicappati psichici di essere sterilizzati o subire forme di eutanasia. applicazione dell’aborto selettivo, limitazione delle nascite, “misure” che offendono la dignità della persona e che negano il diritto alla vita.

Ancora una volta ci permettiamo chiedere :

1.) nella ratifica precise riserve e tali da escludere ogni possibile riferimento all’aborto, ad ogni metodo o modalità della salute riproduttiva, ( emendamento art.47);

2.) emendamento( art.47) per riconoscere il termine di handicappato mentale, adottando norme migliorative, come recita l’art.4, e nella rideterminazione delle leggi 180 e 833 del 1978;

3.) richiesta all’ONU di indizione di una “Giornata Mondiale sulla salute mentale”.

Previte

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

Nessun commento:

Posta un commento