Guerra o Diritto? Il diritto umanitario …. Affinché i cittadini non vengano alle armi,
Editoriale Scientifica, III Edizione, Napoli, 2013, pagg. 370, € 15,00.
Editoriale Scientifica, III Edizione, Napoli, 2013, pagg. 370, € 15,00.
di Renato Federici,
1. Se non sono disciplinati da regole giuridiche, i rapporti tra le organizzazioni sociali sarebbero distrutti dalla violenza e dalla ferocia degli scontri armati. Il diritto è come l’aria, è indispensabile per la sopravvivenza della specie umana. La funzione principale del diritto, per Federici, è dunque quella di prevenire e risolvere le controversie ed evitare la guerra di tutti contro tutti.
2. Ad avviso di Federici, gli ordini e i divieti (in sostanza, i sistemi giuridici) sono espressione della volontà delle classi dominanti. Tanto nelle epoche passate quanto in quelle attuali. Egli, infatti, si propone di dimostrare proprio questo, e cioè che il diritto e la guerra sono i due strumenti di cui si servono le classi dominanti per imporre le proprie scelte sociali ed economiche. L’autore sottopone a severa critica quello che egli considera un luogo comune, e cioè l’esistenza di un “diritto bellico” ovvero di un “diritto dei conflitti armati”.
3. La teoria secondo cui esisterebbe un “diritto bellico” si fonda su tre pilastri.
Il primo concerne lo ius ad bellum. Si tratta delle regole che dovrebbero essere rispettate prima dell’inizio della guerra. Esse riguardano l’ultimatum e la dichiarazione di guerra. Senza ultimatum e senza dichiarazione, la guerra sarebbe contraria alle regole del diritto bellico e quindi sarebbe sleale, cioè ci si comporterebbe come briganti o predoni o pirati, i quali attaccano a tradimento e poi scappano.
Il secondo pilastro concerne le regole che si devono rispettare durante il conflitto (ius in bello). Queste regole possono essere anche considerate di “diritto umanitario”. Così ad esempio le norme che vietano l’uccisione dei prigionieri e il loro trattamento disumano, il dovere di curare i feriti, l’obbligo di non utilizzare le pochissime armi proibite, come ad esempio i proiettili esplosivi di piccolo calibro, le armi chimiche e batteriologiche.
Il terzo pilastro concerne lo ius post bellum, ossia quelle regole che nascono alla fine del conflitto. Il libro analizza questi tre pilastri.
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