26 settembre 2014

Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) in ambito psichiatrico

di Franco Previte

Spesso nei mass media viene citato il Trattamento Sanitario Obbligatorio, ma l’opinione pubblica si chiede: cosa è il TSO?
Anzitutto il TSO è stato istituito dalla legge 180/1978 (quella legge che ha chiuso i “manicomi”), attualmente regolamentato dalla legge 833/1978 (quella che ha proseguito l’esecutorietà della “chiusura”) e costituisce quelle procedure sanitarie applicabili in caso di motivata necessità, in cui il “soggetto malato” soffra di una grave patologia psichiatrica non gestibile, a tutela della sua salute e per la sicurezza della salute pubblica.
Un atto composito nella nomenclatura giuridico - sanitaria che consente l’effettuazione di accertamenti e terapie in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, spesso non accettati da quanti mancano della consapevolezza di soffrire di questa grave patologia psichiatrica, intesi come procedura esclusiva finalizzata alla tutela della salute, della sicurezza del paziente e di quella, soprattutto, dei cittadini, oggi 2014, molto sconvolti e sempre in pericolo da raptus o tragiche follie, specie ora, che si verificano, anche, nelle strade delle n/s città e dei n/s paesi.
Questo “atto”, o trattamento inquisivo, ha sostituito la normativa in cui si chiedeva il ricovero coatto dalla legge n. 36 del 1904, basato sul concetto della immediata pericolosità del soggetto malato per sé e per gli altri, cioè una difesa sociale.
Disposto dal Sindaco del Comune su proposta motivata di un medico quando è necessario un ricovero ospedaliero, viene convalidato da altro medico appartenente ad una struttura pubblica e dal Giudice Tutelare di competenza e dura 7 giorni. Quando avviene tutto questo?

Quando:
1.)  la persona affetta da malattia mentale necessita di trattamenti sanitari urgenti;
2.)  la persona rifiuta il ricovero ed il trattamento sanitario in presenza di una urgenza;
3.)  quando è impossibile prendere adeguate misure extra ospedaliere.

Nel periodo del TSO ospedaliero nei Servizi di Diagnosi e Cura (SPDC), è necessario, per legge, il rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dal Costituzione (qui ci trova consenzienti!).
Ma quando si trasforma in ricovero volontario richiesto dal paziente e il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura che la legge concede, ci si domanda, ma come può un sofferente mentale essere padrone delle proprie azioni quando è stato ricoverato per “riparare” a queste menomazioni?
In una società civile come la nostra Italia in cui insistono malati psichici lasciati allo “sbaraglio” (si parla di circa 10 milioni di sofferenti questa patologia, dalla depressione alla schizofrenia grave), dove le famiglie sono lasciate sole senza una ragionevole speranza, dove vi è un continuo pericolo, dove la famiglia in cui insiste un disabile psico-fisico è incompresa e beffata, la n/s Associazione ha voluto proporre fin dal 7.10.1998 con le Opere don Orione e don Guanella e per l’ennesima volta riproporre il 18 marzo 2013 una Petizione al Parlamento Italiano (rubricata col n.308 al Senato della Repubblica e n. 31 alla Camera dei Deputati), onde sollecitare una definitiva soluzione di questa piaga sociale che da moltissimi anni è stata lasciata nel più completo silenzio e disinteresse da parte delle Istituzioni.

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