19 marzo 2012

"Uniti nella diversità" è il motto della Costituzione Europea


Gentile Signor Direttore,
l'attentato alla scuola ebraica di Tolosa colpita da un'azione terroristica dove sono stati uccisi e gravemente feriti bambini, genitori e docenti, comporta sgomento ed orrore.
Questi crimini colpiscono gli  innocenti e se da una parte è da ritenere ad una possibile "azione" politica, non si può non pensare che simili gesti possono essere dettati da menti psichicamente instabili, malate e tarate.
Quanto mi permetto far ri-giungere, è il rinnovo di quanto ho richiesto con la Petizione n.1003/2011 al Parlamento Europeo, in atto all'esame presso la "Commissione Europea per le Petizioni", quindi in fase di accertamento, ma teso ad una sollecita definizione di quel provvedimento legislativo comunitario invocato.
Sarebbe molto importante, anche per il bene di tutti, che quanto richiesto venisse sollecitamente preso nella massima attenzione dalla Commissione Europea ed approvato dal Parlamento Europeo, "documento legislativo" utile specie per  tutti i 27 Stati dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia.
Ringrazio e porgo migliori saluti.
Franco Previte


Perché la Petizione n.1003/2011 del 1/10/2011 di “Cristiani per servire” al Parlamento Europeo.

“Uniti nella diversità” è il motto della Costituzione Europea (art.8), “Documento” che con le altre Regole Generali di libertà sicurezza e giustizia ribadisce la difesa e la tutela della dignità della persona umana, “compresi i più deboli e bisognosi” come rimarca il Preambolo Generale.

Questo strumento costituzionale nel Preambolo Parte 2° comma 3° Carta dei diritti fondamentali “pone la persona al centro dell’azione dell’Unione Europea, costituendo un grande risultato storico-politico-sociale-economico ed importante tappa nel processo d’integrazione dell’Europa.
Questa Costituzione è nata, forse, con un “peccato originale”, omettendo quella parte della storia riguardante le radici cristiane dell’Europa. Per la parte, poi, che concerne il mondo della sofferenza, dei deboli, dei bisognosi, non possiamo non citare la inadeguata attenzione verso la malattia mentale, patologia assai diffusa anche in Europa specie fra i giovani.

La generica parola disabilità dal significato di privazione della forza fisica, è più volte richiamata dalla Costituzione Europea, mentre la parola handicap formalizzata dall’OMS è di natura psichica, una mancanza causata da una menomazione di origine o invalidità susseguente che può compromettere un regolare processo di crescita, di difficoltà psicologica, è solo nominata nell’art.63 nel diritto all’integrità della persona  che sancisce “ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”.

La Petizione  n. 1003/2011 di “Cristiani per servire”, a mio nome, inviata in data 1 ottobre 2011 al Parlamento Europeo ai sensi del Titolo V° art.104 della Costituzione Europea ed art.227 del Trattato del Funzionamento della Unione Europea, in mancanza d’iniziativa verso la patologia mentale, in virtù del principio della sussidiarietà, richiede una specifica Direttiva Comunitaria, Normativa o Risoluzione o Provvedimento legislativo relativo ai portatori di handicap psichici uguale e nello stesso trattamento usato in  tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, quindi un modesto umile  “suggerimento” comunitario:

http://digilander.libero.it/cristianiperservire/pdf/Petizione%20al%20Parlamento%20Europeo%201.10.2011.pdf. Iscritta nel Ruolo Generale del Parlamento Europeo al n. 1003/2011.

Infatti, pare, che, ogni 3/5 anni in alcuni Stati dell’Unione la normativa sulla malattia mentale viene rivista ed aggiornata, mentre in Italia sono passati ben 34 anni da quella legge che ha ignorato profondamente tale ambito sanitario. Sarebbe davvero auspicabile che adottando quanto “suggerito” si  potrebbe raggiungere un uguale  trattamento, sanitario e  costituzionale, per tutti gli Stati membri della Unione Europea, Italia compresa.

In tale maniera è bene ricordare che la libera circolazione in sicurezza (art.3 comma 2° e art.66) deve essere garantita sia in Italia come negli altri Stati membri, pertanto senza diversificazione tra uno Stato e l’altro, ma con provvedimenti comunitari in materia di salute mentale, in modo che il cittadino sia protetto ovunque in ambito UE dei 27 da “soggetti” pericolosi.

Queste sono le motivazioni del n/s Ricorso n.44330/06 alla “Corte Europea dei diritti dell’Uomo” di Strasburgo del novembre 2006, ritenuta irricevibile con una motivazione davvero inaccettabile, che lascio al lettore ogni commento.

Ed in ultimo, ma non certamente in ordine d’importanza, è auspicabile comunque che si possa realizzare omogeneità mirata a concetti di solidarietà verso esseri umani concretizzando il malato mentale un cittadino, anche, europeo che deve essere tutelato pienamente nella sua dignità e nella sua precaria esistenza, per essere comunitariamente “uniti nella diversità”.

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