14 settembre 2011

L’Amministratore di sostegno.

Nuova legge e nuove prospettive ?

di Franco Previte


Con la legge 9 gennaio 2004 n.6 in vigore dal 20 marzo 2004, in materia di interdizione e di inabilitazione che modifica articoli del Codice Civile, si vuole colmare una delle tante lacune emergenti nel campo della solidarietà sociale, promuovendo la figura dello “Amministratore di sostegno” per le molte categorie disagiate portatrici di handicap di varia natura.
Questa legge consente al cittadino, ( anziano- cieco- sordomuto o quant’altro) che fatica ad esercitare materialmente i propri diritti civili, la possibilità e l’opportunità di poter avere “vicino” un soggetto umano capace di aiutarlo nelle necessità quotidiane (come contratto d’affitto, ritiro della pensione, assistenza per servizi socio-sanitari) con una procedura burocratica, speriamo, sollecita, snella e capace di valorizzarlo nella sua autonomia.
Sarà utile, anche, per il malato mentale questa legge?
La figura di questo “Amministratore di sostegno” per questi sofferenti mentali, era stata considerata importante ed in considerazione nell’articolo 8 comma 2° del Testo Unificato Burani Procaccini in materia di assistenza psichiatrica e di tutela dei malati psichici, (condizione già prevista nell’art. 3 comma 6° della legge 180/1978 ) già in esame presso la 12° Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Testo misteriosamente scomparso dall’agenda parlamentare dal 2005 per il quale l’Onorevole Pier Ferdinando Casini, all’epoca Presidente della Camera dei Deputati, continua a non risponderci alle nostre sollecitazioni per conoscere il perché di questa omissione).
Dopo di che il nulla! L’argomento malattia mentale è scomparso dal Parlamento italiano e dalla tematica sanitaria legislativa.
Continuando nella disanima dell’argomento, la persona colpita da menomazioni psico-fisiche ha bisogno di un “angelo custode” come è stato definito dal Prof. Cendon (Corriere della Sera del 4 aprile 2004), aggiungo sia nel caso in cui i propri congiunti non sono in condizione di assisterla, sia nel caso ancor più drammatico e tristemente probabile del loro decesso.
E’ da salutare con soddisfazione la costituzione della Associazione “Amministratori di sostegno Brescia” composta da validi professionisti che collaborano con l’Amministrazione Comunale con lo scopo precipuo di assicurare la protezione giuridica delle persone con handicap psichici.
A questo punto sarebbe auspicabile un ampliamento della legge nel considerare l’handicappato in genere, per una maggiore garanzia futura e per la serenità dei familiari, costituire un Fondo Speciale Economico come l’ho definito “dopodinoi”, gestito da un Ente Pubblico, specie per quelle persone colpite da fragilità psichiche come suggerisco da decenni nelle mie Petizioni.
In questo Fondo ogni famiglia che lo desideri, può accedere versando parte dei propri beni per assicurare un decente futuro nel malaugurato giorno in cui i propri cari resteranno soli.
E’ vero che la Legislazione Italiana prevede il curatore od il tutore che si assuma l’onere di amministrare i beni del “superstite”, tuttavia il Fondo sarà sempre operante ed attivo assicurando una continuazione dell’assistenza che la persona fisica non è sempre in grado di garantire.
Reputo della massima importanza tale Fondo, perché è l’aspirazione primaria della maggior parte delle famiglie che non possono demandare questo gravoso compito ad eventuali parenti non sempre “disponibili” ad assolvere a tale compito.
Tutto quello che si fa di utile e di pratico in favore dell’handicap in genere serve a contenere il disagio e renderlo meno insopportabile.

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