28 novembre 2009

“Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU

Disegno di legge n.1279 e n.2121 che hanno consentito la ratifica ed esecuzione della “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU.
Il Disegno di legge n.1279 di autorizzazione alla ratifica della “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” delle Nazioni Unite che il Governo ha inteso presentare il 16 dicembre 2008 al Senato della Repubblica in sede referente ( che è stato approvato), ripresentato col n.2121 il 20 febbraio ed approvato dall’Aula di Montecitorio, ci induce ad un modesto, ma deciso commento e tale verso quanti lasciano “marcire” la sofferenza fisica con il perdurare delle barriere sociali, sopratutto quella psicologica che affonda le radici nei drammi delle famiglie colpite dalle conseguenze della malattia mentale.
La forza con cui la Chiesa, i Vescovi ed il S. Padre affrontano questa situazione con chiare parole, forse un po’ lontane dall’atteggiamento che ci si può attendere, ma sono molto esplicite in difesa delle tante famiglie vittime di questo “male”che colpisce nel corpo e nell’anima da troppo tempo.
La “Convenzione”, giustamente, ha riconosciuto il cambiamento radicale di atteggiamento della società verso queste persone per raggiungere la piena eguaglianza considerandoli “individui” con menomazioni in un contesto sfavorevole che diventa disabilità.
La “Convenzione” ha tanti meriti, fra i quali è inserita ed è affermata la normativa che alle persone disabili, “in qualunque condizione esse si trovino, non sia possibile rifiutare l’alimentazione e l’idratazione” principio che doveva essere applicato al caso Englaro ( comma f art.25 ).
Ma la disabilità è ridotta ad una semplice enunciazione di principio all’art.17 (Protezione dell’integrità della persona) per la differenza con l’art.1 che “riconosce uguali diritti umani”e con l’assenza quasi totale in riferimento all’handicappato mentale, che abbisogna in diritto di cure alla salute e non proposizioni lavorative od altro come attesta l’art.27, che resta pur sempre, giustamente, “un diritto al lavoro delle persone con disabilità”, sempre in persone che non richiedono coesione di intelletto e responsabilità.
Ancora una volta insistiamo nel chiarire che disabile è colui che è privato di una forza fisica, handicappato è colui che ha avuto o conseguito uno svantaggio in partenza, una inferiorità interna più psichica che fisica.
Nel Preambolo si richiamano i principi proclamati dalle Nazioni Unite, comprensivi di quanto ha affermato la “Dichiarazione dei diritti dell’handicappato mentale” del 20 dicembre 1971 dove si sostiene che “l’handicappato mentale deve godere in tutta la misura possibile degli stessi diritti degli altri esseri umani”.
Quella evidente “inferiorità psichica” può portare a gravi conseguenze per la famiglie e per la società se non si danno misure sociali e legislative specifiche per ridurre “ i rischi dell’esclusione sociale senza discriminazione” come anela giustamente la “Convenzione” stessa agli artt. 3 e 5, “riconoscendo la disabilità un concetto in evoluzione” nel Preambolo lettera e) “riconoscendo inoltre la diversità” nel Preambolo lettera i), “ nel rispetto per la differenza” nell’ art 3 lettera d).
E’ necessario, quindi, un pieno riconoscimento dell’handicappato mentale nella sua veste specifica, apportando quelle “appropriate misure legislative” come sancisce l’art. 4 della “Convenzione”.
Prima di fare una valutazione giuridico-progetto di vita, quei Disegni di legge del Governo Berlusconi, senza apportare quelle modifiche dell’art.4 sopra citate, hanno immediatamente istituito un “Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” ( ennesimo oneroso trapezio burocratico), stabilendo oneri finanziari dal 2009 al 2014 in euro 500.000 per 40 persone, suddivise :
1.) spese missioni per 10 componenti per 30 riunioni annue ( 6 plenarie e 24 bisettimanali) per 350 euro al giorno così suddivise :
a.) per spese di viaggio euro 149,00
b.) per spese pasti euro 61,00
c.) albergo euro 140,00
totale euro 105.000
2.) per spese ausili e documenti Braille euro 95.000,00;
3.) per spese studi,ricerche, pubblicazioni euro 300,000,00
totale euro 500.000,00

Ci chiediamo e domandiamo : come può una persona handicappato mentale, in sede giuridica compiere
a.) “proprie scelte” art.3 lettera a), che richiedono coesione di intelletto o responsabilità ;
b.) “capacità giuridica” art.12/2;
c.) controllare i propri affari finanziari ed avere uguale accesso a prestiti bancari, mutui ipotecari” art.12/5 d.)”veste di testimoni” art.13/1;
e.) “vivere in maniera indipendente” art.19 ;
f.) “ di sposarsi” art.23/a, quando necessitano per legge condizioni di valutazione del concetto giuridico di consenso e volontà ?;
g)“piena capacità mentale” art. 26/1;
h) “diritto a mantenersi attraverso il lavoro comprensivo ed accessibile” art.27, quando la “Convenzione” non pone alcuna distinzione sulla natura delle minorazioni o menomazioni consentendo di godere della “capacità giuridica” art.12/2 non valutando l’incapacità di agire delle persone che non possono rappresentarsi da sole;
Ci chiediamo e domandiamo in sede etica il progetto di vita :
a.) se con euro 255.13 ( salvo maggior handicap) un “disabile fisico o un handicappato psichico può vivere ?
b.) perché, come sosteniamo da anni, non attuare il “Dopodi noi” ( sfiorato ma non regolamentato dall’art.12/5 della “Convenzione”) cioè l’assenza della sicurezza economica del vivere quotidiano dopo la morte dei genitori o parenti del disabile fisico o dell’handicappato psichico;
Ma è condivisibile, inoltre, con i citati Disegni di Legge del Governo all’art. 2 punto 1. dare “piena ed intera esecuzione alla “Convenzione” e al Protocollo Opzionale”, quando si “mette in moto” l’aborto e l’eutanasia sia nei confronti ed a danno dei disabili fisici e degli handicappati psichici ?
Ma questo è o non è licenza di uccidere!
Se queste metodologie venissero applicate è tragico che una imperfezione del feto possa essere una condizione per praticare l’aborto, o la possibilità che tutti i disabili, specie quelli psichici, potrebbero correre il rischio di essere sterilizzati o subire forme di eutanasia, applicazione dell’aborto selettivo,limitazione delle nascite, “misure”, ritenute per evitare complicazioni onde prevenire la diffusione di handicap genetici, che offendono la dignità della persona e che negano il diritto alla vita.
Inoltre in contrasto con l’art.10 per “l’inalienabile diritto alla vita”, con l’art.15 “nessuno dovrà essere sottoposto ad esperimenti medico-scientifici, e con l’art.16 contro “ogni forma di sfruttamento, violenza od abuso”.
Siamo per la vita!
Non vorrei trovarmi nei panni di quel medico che quand’anche fosse autorizzato a staccare la “spina” od “altro”in base ad ipotetico provvedimento guardando le sue mani direbbe sempre con angoscia :
siete state voi a spegnere una vita.
Chiediamo che l’Italia assuma leggi appropriate, come sancisce l’art.4/1 della “Convenzione”, nella rideterminazione delle leggi 180/1978 e 833/1978 in una legge-quadro, riconoscendo i diritti e le necessità degli handicappati mentali per la tutela al diritto della loro salute, per le loro famiglie e per la sicurezza di tutti i cittadini.
Con quei Disegni di Legge :
a.) non si è inciso su leggi e regolamenti vigenti né comunitari ;
b.) non sono state introdotte nuove definizioni normative
c.) non si è abrogata esplicitamente né implicitamente nessuna norma:
Ma ci chiediamo e chiediamo con l’opinione pubblica, ma quali sono i benefici della “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” e cosa otterranno i destinatari diretti (le persone con handicap psico-fisico ) e quelli indiretti ( la società ) e quando verranno risolti i veri problemi inerenti i disabili fisici e gli handicappati psichici?

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