4 febbraio 2009

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità

Il Disegno di legge n.1279 sulla ratifica della “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” non
distingue le minorazioni fisiche da quelle psichiche!


Bisogna sottolineare una carenza contenuta nella “Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità” dell’ONU (Sixty-first Session Distr. General 6 dicembre 2006 A/61/611), perché non sono emerse attenzioni specifiche verso i malati mentali, non tenendo conto della loro situazione diversa e del tutto particolare.
Quindi non è condivisibile:
a.) il volere accomunare la persona con minorazioni fisiche a quelle con menomazioni mentali, senza riconoscere la “diversità” (Preambolo lettera ì);
b.) riguardo, poi, alla salute sessuale e riproduttiva ( artt. 23 e 25). riteniamo essere ”misure” che offendono la dignità della persona.
Ancora una volta dobbiamo chiarire che :
1.) disabile è colui privato di una forza fisica ;
2.) handicappato è colui che ha avuto o conseguito uno svantaggio, una inferiorità più psichica che fisica.
Per i due “ aspetti”:
mentre per il primo (disabile fisico) sussistono possibilità d’inserimento sociale e lavorativo,
per il secondo (handicappato mentale) si possono, in diritto, attuare cure specifiche, ma non si possono prevedere né tempi di recupero, né proposizioni di intendimenti lavorativi che richiedono coesione d’intelletto e responsabilità frammisti dalla “Convenzione” (art.27).

Resta necessario il riconoscimento dell’handicappato mentale ai sensi dell’art.47 della “Convenzione”.

Ma come si può condividere “piena ed intera esecuzione alla Convenzione”(art.2) del Disegno di Legge n.1279, di autorizzazione alla ratifica presentato dal Governo ed approvato il 28 gennaio dal Senato???.

Cerchiamo di esaminare in breve, ma con molta umiltà chiarito il primo, il secondo “aspetto”, perché la defezione e la inadeguatezza della “Convenzione” con la coesione o commistione della “figura” disabile/handicappato, non considera situazioni di vissuto, meritevoli di grande attenzione sul piano non solo sociale, ma anche morale e legislativo.
Affettività, matrimonio e sessualità ( artt.23 e 25 della “Convenzione” sono condizioni molto delicate.
Il problema è vasto e la sua intrinseca sostanza sacramentale, la lasciamo alla teologia, ricordando che nella Dottrina Cattolica il matrimonio viene considerato come “comunione di tutta la vita ordinata al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole”.
Da ciò ne consegue l’unità e l’indissolubilità del matrimonio che lo pone in essere il consenso e la volontà in cui l’uomo e la donna si danno e si accettano reciprocamente con un patto irrevocabile.
Viene da porsi una domanda, che vale anche per il matrimonio civile ( consenso e volontà):l’handicappato mentale può essere in condizioni di valutare questo “atto”di livello intellettivo e volitivo consapevole e responsabile al consenso?
L’eventuale prole non ricade poi sulla famiglia e sulla società?
Inoltre sia per l’uomo handicappato mentale e nel caso in cui la donna viene violentata, è lecito usare metodologie di sterilizzazioni per frenare la diffusione di handicap genetici?
Questo metodo contraccettivo è stato dichiarato nel 1994 dal Parlamento Europeo che “ferite irreversibili non devono essere apportate alle capacità riproduttive degli individui sofferenti di turbe mentali”, concetto ribadito dall’art.3 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.
La sterilizzazione e l’aborto non sono forse una precisa menomazione ed una coercizione della persona, della sua libertà, della sua dignità, senza che l’handicappato psichico possa esprimere la sua volontà?
Certamente non si risolve il problema della sessualità di un portatore di handicap psichico con la sterilizzazione, l’aborto o l’eutanasia, ma educando,( là dove è possibile), il “soggetto” nella sfera della sessualità e nelle manifestazioni degli affetti, da parte dei Consultori Familiari , meglio se di ispirazione cristiana.
Inoltre la pianificazione familiare, come contemplata dalla “Convenzione”, è in netto contrasto con l’art.10 dove “viene garantito il diritto inalienabile alla vita”; con l’art.15 “dove nessuno dovrà essere sottoposto ad esperimenti medici, scientifici” e con l’art. 16 dove “si protegge ogni forma di sfruttamento, violenza od abuso”.
Se una certa metodologia “proclamata” dalla “Convenzione” venisse applicata potrebbero correre il rischio tutti i disabili, specie quelli psichici, di essere sterilizzati o subire forme di eutanasia, applicazione dell’aborto selettivo, limitazione delle nascite, l’irresponsabilità nei rapporti sessuali, ripeto,” misure” che offendono la dignità della persona e che negano il diritto alla vita.!
Ora come può un “soggetto handicappato mentale”, non differenziato dal disabile fisico dalla “Convenzione” compiere od avere :
a.) “proprie scelte” art. 3/a che , ripeto, richiedono coesione dì intelletto o responsabilità;
b.) “capacità giuridica” art.12/2 ;
c.) “controllare i propri affari finanziari ed avere uguale accesso a prestiti bancari, mutui ipotecari”(art.12/5);
d.) “la veste di testimonio” art.13/1;
e.) “vivere in maniera indipendente” art.19 ;
f.) “la piena capacità mentale” art.26/1;
g.) “il diritto a mantenersi attraverso il lavoro comprensivo ed accessibile” art.27;
od “altro”.
In sintesi, se per questi due diversi “soggetti” ( disabile fisico e handicappato mentale) non si fa la debita distinzione nulla cambia, sia per quanto riguarda la“Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità”, sia per la auspicabile riforma dell’assistenza psichiatrica che l’opinione pubblica in Italia attende da ben 30 anni!
Ma non è un evidentissimo paradosso?
Cosa dire al Governo nella disanima del disegno di legge n. 1279 ?
Di ricercare un meccanismo internazionale che solleciti un punto d’incontro su cui equilibrare le diverse normative, soprattutto, le evidentissime anomalie sopra citate.

Intanto il n/s appello al Governo in carica ed al Parlamento per rendere operante:
1) ratifica come consenso vincolante ai sensi dell’art. 42 e nel rispetto della dignità umana, precise riserve ai sensi dell’art.47 e tali da escludere ogni possibile riferimento all’aborto, ad ogni metodo o modalità della salute riproduttiva ;
2) emendamento per riconoscere il termine giuridico di handicappato mentale in base all’art.47 e come recita l’art.4 della “Convenzione” ad adottare norme migliorative e nella rideterminazione delle leggi 180 e 833 del 1978, riforma attesa da ben 30 anni, in una legge-quadro riconoscendo i diritti e le necessità degli handicappati mentali per la tutela della loro salute, per le loro famiglie e per la sicurezza di tutti i cittadini;
3) richiesta all’ONU di indizione di una “Giornata Mondiale sulla salute mentale”.

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, ci ascolti ed apra un Tavolo Tecnico prima che la Camera dei Deputati esamini il disegno di legge di ratifica della “Convenzione”!
Dott. Previte
Presidente Cristiani per Servire

http://digilander.libero.it/cristianiperservire

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